Articolo 6 del Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95
Articolo 5Articolo 9
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9 aprile 1974
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9 giugno 1974
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5 marzo 1986
Art. 6.
L' articolo 2359 del codice civile e' sostituito dai seguenti:
"Articolo 2359. - Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa. Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa".
"Articolo 2359-bis. - Acquisto di azioni da parte di societa' controllate.
La societa' controllata non puo' acquistare ne' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora cio' non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito".
Le azioni o quote di societa' controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall' articolo 2359-bis del codice civile , nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora cio' non sia avvenuto, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N.30))
Entrata in vigore il 5 marzo 1986
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