Articolo 11 del Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95
Articolo 5 quaterArticolo 5 sexies
Versione
9 aprile 1974
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Versione
9 giugno 1974
Art. 11. ((Dopo l'articolo 2425 del codice civile e' aggiunto il seguente:
"Articolo 2425-bis. - Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. - Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:
nei profitti:
1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
2) i proventi degli investimenti immobiliari;
3) i dividendi delle partecipazioni in societa' controllate e collegate;
4) i dividendi delle partecipazioni in altre societa';
5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
6) gli interessi dei crediti verso banche;
7) gli interessi dei crediti verso societa' controllate e collegate;
8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
9) gli interessi di altri crediti;
10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);
11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;
12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
nelle perdite:
1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
4) le spese per prestazioni di servizi;
5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;
6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
7) gli interessi sui debiti verso societa' controllate e collegate;
8) gli interessi sui debiti verso banche;
9) gli interessi sugli altri debiti;
10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;
13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;
14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;
15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio
relative alle varie categorie di beni;
16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.
Sono vietati i compensi di partite".))
Entrata in vigore il 9 giugno 1974
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