Art. 42. Versamento delle eccedenze 1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' soppresso.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)) .
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)) .
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)) .
5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , e' effettuata sulle erogazioni di cui all' articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate (( per gli anni dal 1998 al 2002 )) , nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno ((2003)) non si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)) .
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)) .
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)) .
5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all' articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , e' effettuata sulle erogazioni di cui all' articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate (( per gli anni dal 1998 al 2002 )) , nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno ((2003)) non si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime.