Articolo 23 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1998
Art. 23. Accesso alle informazioni 1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attivita' di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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