Articolo 21 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 17Articolo 22
Versione
1 gennaio 1998
Art. 21. Domicilio dei soggetti passivi 1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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