Articolo 15 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 11 bisArticolo 16
Versione
1 gennaio 1998
Art. 15. Spettanza dell'imposta 1. L'imposta e' dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta e' realizzato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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