(( 1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66 )) ((53)) 2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita' ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. (35) (46)
(50)
--------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." --------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 . -------------- AGGIORNAMENTO (53)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che la presente modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.