Articolo 31 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
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1 gennaio 1998
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26 maggio 1998
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24 dicembre 1998
Art. 31. Primo acconto di imposta 1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta e' applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, e' pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. ((Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettare sucessivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.))
Entrata in vigore il 24 dicembre 1998
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