Articolo 45 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 gennaio 1998
>
Versione
26 maggio 1998
>
Versione
24 dicembre 1998
>
Versione
15 gennaio 2000
>
Versione
1 gennaio 2001
>
Versione
1 gennaio 2002
>
Versione
1 gennaio 2003
>
Versione
28 febbraio 2004
>
Versione
1 gennaio 2005
>
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
1 gennaio 2007
>
Versione
1 gennaio 2008
>
Versione
1 gennaio 2009
>
Versione
24 aprile 2014
>
Versione
1 gennaio 2015
>
Versione
1 gennaio 2016
Art. 45. Disposizioni transitorie 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)) . ((52)) 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. (7)
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.

------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma 18) che le modifiche di cui al commi 1 e 2 del presente articolo "non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999." -------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 1, comma 72) che "Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente