Articolo 8 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 7Articolo 9
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1 gennaio 1998
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1 gennaio 2008
Art. 8. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita' esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. (( I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi)) . ((35)) --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
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