Articolo 10 bis del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 9Articolo 11
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Art. 10-bis. (Determinazione del valore della produzione netta
dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ((. . .)) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 .
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (8)
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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