Articolo 49 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 gennaio 1998
Art. 49. Detrazioni per oneri 1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, e' fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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