a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. (49)
1-bis. ((A condizione che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i dividendi provenienti da societa' o enti residenti o localizzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, verificandosi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare la base imponibile della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare)) . ((79)) 2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997. (35)
4-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis. (78)
(50)
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 205 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto." --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51) che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." --------------- AGGIORNAMENTO (43)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 159) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. --------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- (con l'art. 16, comma 8) che "In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 9";
- (con l'art. 16, comma 10) che "Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9". --------------- AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 . --------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (79)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 47) che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025; in relazione ai periodi d'imposta anteriori, la quota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , in misura eccedente rispetto a quanto disposto dal comma 46 del presente articolo, puo' essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ".