Art. 53. (( (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali).)) 1. ((Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attivita' di incasso diretto.)) 2. ((L'albo di cui al comma 1 e' tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonche' da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.)) 3. ((Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonche' le cause di incompatibilita', rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonche' disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalita' per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.))
4. ((La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarita' riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.))
5. ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonche' degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione e' in ogni caso gratuita e non da' diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi spese.))
6. ((La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:)) a) ((alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita';)) b) ((agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attivita' di accertamento e di riscossione.))
7. ((Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalita' di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6.))
8. ((Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.))
4. ((La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarita' riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.))
5. ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e' istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonche' degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione e' in ogni caso gratuita e non da' diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennita', ne' a rimborsi spese.))
6. ((La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:)) a) ((alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonche' delle relative attivita' di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita';)) b) ((agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attivita' di accertamento e di riscossione.))
7. ((Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalita' di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6.))
8. ((Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.))