Articolo 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 52Articolo 57
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1 gennaio 1998
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9 aprile 1998
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1 gennaio 2001
Art. 54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici 1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. (1)
(( 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo )) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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