Articolo 20 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Articolo 16Articolo 19
Versione
1 gennaio 1998
Art. 20. Obblighi contabili 1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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