Art. 16. Prima copia dei provvedimenti in forma digitale 1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, procedono:
a) al momento del deposito, a fare la copia digitale, da conservare nell'archivio di cui all'articolo 15, comma 1;
b) ad acquisire nell'archivio digitale ogni annotazione riportata sull'originale del provvedimento;
c) ad autenticare la copia informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante la firma digitale.
a) al momento del deposito, a fare la copia digitale, da conservare nell'archivio di cui all'articolo 15, comma 1;
b) ad acquisire nell'archivio digitale ogni annotazione riportata sull'originale del provvedimento;
c) ad autenticare la copia informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante la firma digitale.