Art. 6. Tenuta informatizzata dei registri 1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento, ((...)) , e comunque da ogni altra disposizione di legge.(1)
2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o piu' supporti informatici. Il sistema consente la possibilita' di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.
3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o piu' supporti informatici. Il sistema consente la possibilita' di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.
3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.