Articolo 6 del Decreto 27 marzo 2000, n. 264
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 ottobre 2000
>
Versione
1 luglio 2002
>
Versione
6 dicembre 2002
Art. 6. Tenuta informatizzata dei registri 1. I registri informatizzati contengono i dati e l'aggregazione dei dati di cui ai modelli dei registri previsti dall'articolo 13 del presente regolamento, ((...)) , e comunque da ogni altra disposizione di legge.(1)
2. I dati di cui al comma 1 possono essere contenuti in uno o piu' supporti informatici. Il sistema consente la possibilita' di estrazione dei dati secondo la natura delle controversie, la sezione, il giudice, il nome delle parti, lo stato della causa, la udienza ed ogni altro tipo di dato eventualmente richiesto dalle disposizioni che regolano la tenuta dei registri e la loro individuazione.
3. I registri informatizzati consentono la loro riproduzione, per intero o per estratto, anche su supporto cartaceo.
Entrata in vigore il 6 dicembre 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente