Articolo 3 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1993
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Versione
16 settembre 2022
Art. 3.
I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e delle sezioni
1. I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)) , in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)) .
2. I presidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)) , in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)) . I vicepresidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)) .
3. I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)) , in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)) .
4. I presidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)) , in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)) . I vicepresidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)) .
Entrata in vigore il 16 settembre 2022
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