Articolo 4 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
15 gennaio 1993
>
Versione
27 marzo 1993
>
Versione
17 luglio 2011
>
Versione
16 settembre 2022
>
Versione
23 giugno 2023
>
Versione
17 agosto 2023
>
Versione
1 gennaio 2025
>
Versione
1 gennaio 2026
>
Versione
20 febbraio 2026
Art. 4. (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado) 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all' articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , e in una prova orale. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.)) 3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale tributario;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale;
f) diritto dell'Unione europea;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112 ; (30)
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.



--------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 aveva precedentemente disposto (con l'art. 18, comma 2, lettera a)) la soppressione della lettera g) del comma 4 del presente articolo a decorrere dal 23/06/2023.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente