Articolo 13 bis del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Articolo 13Articolo 14
Versione
16 settembre 2022
Art. 13-bis. (( (Trattamento economico dei magistrati tributari). )) (( 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale ))
Entrata in vigore il 16 settembre 2022
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