Articolo 29 bis del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Articolo 29Articolo 37
Versione
9 marzo 1999
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Versione
17 agosto 2023
Art. 29-bis.
(( (Autonomia contabile del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).
1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale)).
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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