Articolo 22 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Articolo 15Articolo 23
Versione
15 gennaio 1993
>
Versione
29 dicembre 2000
>
Versione
28 febbraio 2002
>
Versione
1 gennaio 2016
Art. 22. (( (Votazioni).)) (( 1. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale e' espletata la funzione giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente