Art. 12. Decadenza dall'incarico 1. Decadono dall'incarico i componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive.
2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive.
2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.