Articolo 18 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Articolo 12Articolo 13 bis
Versione
15 gennaio 1993
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Versione
1 marzo 2006
Art. 18. Durata 1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica. ((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 18, comma 4-ter) che "[...] Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e' prorogato il termine di cui all' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992 ".
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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