2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) , se piu' favorevole, l'indennita' prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 , e con le modalita' da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall' art. 4, commi 4 , 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , del compenso previsto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , nonche' di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita'.
3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall' art. 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221 , e' fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.