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Articolo 2 del Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295
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Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295
Articolo 2 del Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295
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29 maggio 1996
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Versione
28 luglio 1996
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Art. 2. DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Entrata in vigore il 28 luglio 1996
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