Articolo 1 del Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295
Articolo 2
Versione
29 maggio 1996
>
Versione
28 luglio 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Entrata in vigore il 28 luglio 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente