Art. 11. Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.
2. La prova orale verifica altresi' la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonche' la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. La prova orale e' superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.
2. La prova orale verifica altresi' la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, nonche' la conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. La prova orale e' superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.