Articolo 4 del Decreto 3 agosto 2017, n. 138
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 settembre 2017
Art. 4. Determinazione del contingente dei posti del concorso
e del corso di formazione 1. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con il Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso.
3. Sono altresi' messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di eta', tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.
4. Dai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.
5. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 nella percentuale del venti per cento in piu'.
L'eventuale frazione di posto e' arrotondata all'unita' intera superiore.
Entrata in vigore il 21 settembre 2017
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