Art. 31.
Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell' art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 , con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.
Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell' art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 , con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.
Alla regione siciliana e' direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.