Art. 6.
Gli enti locali e i loro consorzi possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purche' le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.
I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facolta' di associazione prevista dall' art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3 , anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.
La facolta' di associazione di cui al precedente comma puo' essere esercitata per conseguire la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili anche mediante l'uso comune di elaboratori elettronici. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febberaio 1981, n.38 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153 (in G.U. 27/4/1981, n.114) ha disposto (con l'art.20 comma 6) che:" Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all' art. 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 , e' prorogato al 31 dicembre 1981."
Gli enti locali e i loro consorzi possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purche' le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980.
I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facolta' di associazione prevista dall' art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3 , anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.
La facolta' di associazione di cui al precedente comma puo' essere esercitata per conseguire la razionale organizzazione dei servizi amministrativi e contabili anche mediante l'uso comune di elaboratori elettronici. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febberaio 1981, n.38 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153 (in G.U. 27/4/1981, n.114) ha disposto (con l'art.20 comma 6) che:" Il termine del 31 dicembre 1980, di cui all' art. 6 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299 , e' prorogato al 31 dicembre 1981."