Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicita', per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1 gennaio 1980. La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, e' applicata nella misura ridotta ad un terzo.
COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 7 LUGLIO 1980, N.299
Nei comuni e nelle province in cui non siano adottate le prescritte deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni del precedente comma del presente articolo.
Per l'anno 1980 il termine previsto dall'art. 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , per il pagamento della imposta sulla pubblicita' annuale da parte dei soggetti che non hanno denunciato la cessazione entro il 31 dicembre 1979 e' prorogato di novanta giorni.
Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dallo stesso comma.
In tale revisione dovra' tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dai dati statistici raccolti in sede locale ai sensi dell' art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , nonche' degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.
In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 , convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460 . ((6)) A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'imposta sui cani e' applicata in base alla seguente tariffa:
L. 25.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
L. 8.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
L. 3.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.
Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina
dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti i quali tendano a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del relativo servizio.
In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.
Il termine di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1980.
Per il 1980 l'ammontare dell'erogazione continua ad essere pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.
Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anziche' del comune e viceversa.
La sanatoria suddetta e' limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 .
Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.
---------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 9-23 febbraio 1994, n.49 (in G.U. 1a s.s. 2/3/1994, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell' art. 26, settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299 ."