Articolo 7 - Accordo della Legge 7 aprile 1997, n. 113
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 maggio 1997
ARTICOLO 7 - Surroga
Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia fornito una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo Ente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 3 maggio 1997