Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116
Articolo 2
Versione
23 ottobre 1965
Art. 1.
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dalla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 .
Entrata in vigore il 23 ottobre 1965
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