Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116
Articolo 21Articolo 23
Versione
23 ottobre 1965
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Versione
18 marzo 1976
Art. 22. ((Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
b) espropriazione per pubblica utilita', eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;
c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni))
Entrata in vigore il 18 marzo 1976
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