Articolo 4 della Legge 17 aprile 1986, n. 114
Articolo 3
Versione
4 maggio 1986
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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