Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1962
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 ottobre 1961
Art. 10.
Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di eta'.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali e' subordinata, ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1961
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