Provvedimento: […] Ed invero, non si applica al contribuente la sospensione prevista dalla normativa per l'emergenza da covid 19, prevista esclusivamente a favore dell'Ente. L'articolo 67 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, esplica i propri effetti esclusivamente “in favore” dell'ente, mentre nulla dispone in merito alle “conseguenze” che la sospensione dovrebbe comportare rispetto ai termini decadenziali, di natura amministrativa (quindi non processuale), che l'ordinamento fa ricadere in capo ai contribuenti per far valere le proprie ragioni nei confronti del Fisco.
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