Articolo 49 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 luglio 1927
>
Versione
16 dicembre 2009
Art. 49. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente