Articolo 5 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12
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15 marzo 2011
Art. 5. Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690 1. All' articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690 , al terzo comma le parole: «L'intendenza di finanza» e al quarto comma le parole: «La stessa intendenza» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate».
2. Al terzo comma, dopo le parole: «tesoreria provinciale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «,nonche' mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati».
3. Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicita' trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.».
4. Al quinto comma le parole «il provento di cui all'articolo 4, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b)».
5. Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.».
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690 , dopo le modifiche apportate dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5. - La devoluzione alla regione Valle d'Aosta delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.
Nel relativo ammontare sono comprese anche l'entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo.
La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo a corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e del primo comma dell'art. 4 della presente legge sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati e dei versamenti di cui al secondo comma.
Le quote di cui all'art. 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicita' trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.
La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate provvedera' altresi' a corrispondere annualmente alla regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il gettito di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), determinato con le modalita' ivi indicate.
Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.».
Entrata in vigore il 15 marzo 2011
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