Articolo 7 del Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 12
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 marzo 2011
Art. 7. Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 , e' sostituito dal seguente:
«Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nonche' il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.».
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 , dopo le modifiche apportate dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7. - Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , nonche' il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.
Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.».
Entrata in vigore il 15 marzo 2011
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