Articolo 16 del Regolamento del Regio decreto 10 marzo 1904, n. 108
Articolo 15Articolo 17
Versione
14 aprile 1904
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Versione
1 gennaio 1987
Regolamento-art. 16

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 OTTOBRE 1986 N. 902))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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