Massima: […] Pertanto il periodo di servizio prestato successivamente al 'licenziamento' (art 35 del RD 10 marzo 1904 n 108), cioe alla disdetta in vista dello spirare del termine per scadenza del triennio, non deve considerarsi come rapporto autonomo e, quindi, scisso da quello precedentemente svoltosi, con la conseguenza che tale servizio, dovendosi assoggettare allo schema normativo speciale della durata triennale, puo cessare solo a seguito del rispetto del termine di preavviso di dodici mesi previsto dal regolamento speciale dell'azienda municipalizzata per il licenziamento nel corso del rapporto tipico triennale. ( Conf 3016/77, mass n 386579, sulla prima parte).*
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