Articolo 4 del Decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103
Articolo 3Articolo 5
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9 aprile 1977
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8 giugno 1977
Art. 4.
Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo all'EGAM nonche' gli atti di cui all'art. 1, comma secondo, sono affidati ad un comitato di tre membri designati, uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per le partecipazioni statali e gli altri due, rispettivamente, dall'IRI e dall'ENI.
Alle sedute del comitato assistono un magistrato designato dal Presidente della Corte dei conti e un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dal Ministro per il tesoro.
Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza e gli atti sono sottoscritti dal presidente e da almeno uno dei membri.
Il comitato provvede, in particolare, alla immediata liquidazione della Societa' italiana miniere - Italminiere S.p.a., della Simates S.p.a., della SIAS S.p.a. e della Societa' iniziative e sviluppo di attivita' industriali - ISAI S.p.a., ((...))
Entrata in vigore il 8 giugno 1977
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