Articolo 3 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18
Articolo 2Articolo 4
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2 febbraio 1923
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12 marzo 1929
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16 dicembre 2010
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2010
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