Articolo 23 del Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 22Articolo 24
Versione
31 luglio 1980
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Versione
26 marzo 2021
Art. 23.
Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario
Quando nel ruolo generale della pretura o, a seconda della competenza, della procura della Repubblica presso il tribunale, viene iscritto il carico pendente nei confronti del denunciato, l'autorita' sanitaria competente di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento, puo' sospendere - ai sensi dell' art. 14 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 - il provvedimento di chiusura temporanea di uno stabilimento o laboratorio di produzione o di un esercizio di vendita di sostanze alimentari, adottato ai sensi dell'art. 15 della legge, nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria nell'ambito dell'attivita' svolta dal laboratorio o stabilimento o esercizio.
Le mansioni di commissario non possono essere affidate al personale che svolge l'attivita' di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento.

((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 26 marzo 2021
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