Articolo 3 del Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283
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31 luglio 1980
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26 marzo 2021
Art. 3.
Individuazione delle autorita' sanitarie competenti

La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento e' esercitata:
1) dal Ministero della sanita', attraverso i propri organi centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanita' marittima e aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;
2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;
3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali.
L'autorita' sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera del personale all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonche' in particolari circostanze, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 26 marzo 2021
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