Articolo 39 del Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 38Articolo 40
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31 luglio 1980
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Versione
26 marzo 2021
Art. 39.
Accertamenti sanitari preventivi

Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nell'ambito dell'attivita' di controllo, sono effettuate dai medici in servizio presso le unita' sanitarie locali.
Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici, radiologici e per ogni altro accertamento ritenuto necessario a completamento della visita per il rilascio del libretto e di quello successivo di rinnovo o controllo, l'autorita' sanitaria competente si avvale dei servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne i risultati.

((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 26 marzo 2021