Art. 18.
Comunicazione dei reperti analitici
Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la non conformita' delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificato all'autorita' sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad altri eventuali interessati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli articoli 304, 304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale .
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge, l'autorita' sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento procede alla denuncia all'autorita' giudiziaria, senza attendere il termine previsto per la presentazione della istanza di revisione di analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanita'.
Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza irregolarita', cio' deve essere comunicato all'autorita' sanitaria che ha disposto il prelievo, affinche' faccia le conseguenti comunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore.
In caso di vera irregolarita' formale rilevabile dall'esame dell'etichetta o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorita' sanitaria ha facolta' di non richiedere l'analisi dei campioni.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.
Comunicazione dei reperti analitici
Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la non conformita' delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificato all'autorita' sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad altri eventuali interessati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli articoli 304, 304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale .
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge, l'autorita' sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento procede alla denuncia all'autorita' giudiziaria, senza attendere il termine previsto per la presentazione della istanza di revisione di analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanita'.
Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza irregolarita', cio' deve essere comunicato all'autorita' sanitaria che ha disposto il prelievo, affinche' faccia le conseguenti comunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore.
In caso di vera irregolarita' formale rilevabile dall'esame dell'etichetta o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorita' sanitaria ha facolta' di non richiedere l'analisi dei campioni.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 42 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 12-bis , 13 , 17 , 18 , 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni.